Assemblea (seconda parte)
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Maggioranze

L'art. 1136 c.c. prescrive le maggioranze per la validità delle deliberazioni assembleari, distinguendo la maggioranza numerica dalla maggioranza di valore.

- solitamente, nell'assemblea in I convocazion sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio;

- le delibere di prima o seconda convocazione che riguardano la nomina o la revoca dell'amministratore, o riparazioni straordinarie di notevole entità, devono venire prese con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;

- delibere che hanno per oggetto innovazioni, devono essere approvate, in prima convocazione o in seconda convocazione, con la maggioranza dei partecipanti e 2/3 del valore dell'edificio. (art. 1120 c.c.).

- delibere di assemblee in seconda convocazione su altre mateie, sono valide con i voti che rappresentano 1/3 dei condomini ( e non dei partecipanti all'assemblea) ed almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Possono verificarsi casi in cui è necessaria l'unanimità nella deliberazione:

1) vendita della cosa comune;

2) modifica criteri ripartizioni spese;

3) affitto di parti comuni con durata oltre i 9 anni.

Annullabilità e nullità

Le delibere assembleari prese in osservanza delle norme di Legge sono vincolanti per tutti i condomini, anche per quelli assenti o contrari.

Una delibera è annullabile quando:

1) l'ordine del giorno è incompleto;

2) l'avviso di convocazione non è stato inviato entro i termini;

3) quando è inquinata da errori formali.

Il termine entro il quale una delibera è impugnabile è di 30 giorni.

Una delibera è nulla:

a) se non è stata assunta in assemblea;

b) se contiene un illecito;

c) se anche un solo condomino non è stato convocato;

d) se vengono approvati lavori su proprietà esclusive senza il consenso del proprietario;

e) se modifica le tabelle millesimali a maggioranza;

f) se non viene inserita a verbale una richiesta specifica di un condomino.



   


 

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